Art. 35.
(Diritto all'unità familiare).

      1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei

 

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familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, ai cittadini e alle cittadine stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
      2. Ai familiari stranieri di cittadini e cittadine italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 53.
      3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.